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Prorogate per tutto settembre le misure di contenimento del Covid-19

Il documento ribadisce, in maniera univoca, la necessità di continuare a mantenere le distanze di sicurezza tra le persone

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FVG – A partire da martedì 1° settembre entrerà in vigore l’ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile numero 27, firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, che conferma le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nell’ordinanza numero 22 fino al 30 settembre 2020. Il documento ribadisce, in maniera univoca, la necessità di continuare a mantenere le distanze di sicurezza tra le persone, puntando a favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati riguardo al contrasto della diffusione del Covid-19.  A riguardo, rimane in vigore l’obbligo di proteggere naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.

L’ordinanza conferma la possibilità d’accesso per il pubblico a cinema, i luoghi di spettacolo, manifestazioni sportive all’aperto e al chiuso, purché il numero di persone sia determinato in relazione alla capienza della struttura e assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi. Il documento conferma il numero massimo di persone che possono accedere alle celebrazioni liturgiche e religiose che si tengono in luoghi chiusi, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale, già stabilito dall’ordinanza 22. Inoltre, al fine di contenere il rischio epidemiologico derivante da ingressi legali e illegali da altri Stati o Paesi esteri, la Regione ha rinnovato l’obbligo del rispetto delle indicazioni che verranno fornite di volta in volta dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per tutte le persone fisiche alle quali è consentito l’ingresso in Italia da Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione europea, con le eccezioni individuate dai provvedimenti governativi, tra cui l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

L’ordinanza integra, inoltre, quanto disposto con le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020 in particolare in merito al rientro in Italia delle persone che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Malta, Grecia e Spagna e alla sospensione delle attività all’aperto o al chiuso le attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

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