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Da domani nuova stretta in Fvg: ecco, per punti, la nuova ordinanza

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FVG – Il 12 novembre il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fadriga, ha illustrato la nuova ordinanza contingibile e urgente – la numero 41 – con la quale, in coordinamento con i presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, vengono introdotte, dal 14 novembre, in tutta la regione, ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio. Ecco per punti quali saranno le nuove regole valide sino al 29 novembre:

_ Obbligo di mascherina correttamente indossata a copertura di naso e bocca fuori dalla propria abitazione. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

_ Consentita attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente affollate.

_ Consentito l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

_ Divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano.

_ Fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

_ Sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato, nonché è vietata l’attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato.

_ L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

_ Vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

_ Nei giorni prefestivi e festivi gli esercizi di vendita di grande struttura e media struttura maggiore (superiori ai 400 metri quadri) ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

_ Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono aperti.

_ La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile qui.

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